Art. 17.
(Organismi di controllo e certificazione).

      1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero, ai sensi

 

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dell'articolo 20, a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi del regolamento sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati secondo la norma EN 45011 o la guida ISO 65.
      2. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.